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VAX O NO VAX: QUESTO È IL PROBLEMA

Sentenza 8224/2025 Corte Cassazione

La Suprema Corte si è interessata del caso di un uomo deceduto a seguito di una encefalomielite postvaccinica, contratta in seguito alla somministrazione del vaccino antinfluenzale.
Il procedimento era stato avviato dalla vittima e proseguito dalle figlie, dopo il decesso dello stesso.

Chiarito che possono astrattamente concorrere tre diversi tipi di responsabilità in casi simili:
prodotto difettoso, ai sensi del Codice del Consumo (artt. 114-127 d.lgs. 206/2005);
responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.;
responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c.

Ogni regime ha un criterio di imputazione distinto e non si possono mescolare le regole.

Nel caso specifico nel ricorso si era optato per la responsabilità da prodotto difettoso, per cui il consumatore deve provare il danno, il difetto del prodotto e il nesso causale.
Il produttore può dimostrare che il difetto non era conoscibile sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (art. 118 lett. e Cod. Cons.).

I giudici di merito avevano emesso una condanna, ritenendo che il vaccino fosse difettoso per carenza di studi clinici specifici sulla popolazione anziana: ma è errato fondere regole tratte dai diversi regimi di responsabilità.
Essi hanno applicato il criterio di prova dell’art. 2043 (più probabile che non), ma con oneri probatori propri del Codice del Consumo e si è preteso dal produttore un dovere di studio continuo post immissione in commercio, tipico della responsabilità per attività pericolose (art. 2050), e non della responsabilità da prodotto difettoso.
Quindi una commistione impropria tra regimi che ha condotto la Corte d’appello fuori strada.

Chiarisce la Corte che, se il danneggiato può scegliere tra diversi regimi di responsabilità, il giudice deve applicare solo le regole proprie di quel regime e non criteri diversi.

In conseguenza non può essere cambiato l’indirizzo giuridico del procedimento in corso d’opera!