Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 10917/21 del 26 aprile, con la quale è stato respinto il ricorso dell’acquirente di un immobile. Nel caso di specie, i venditori avevano portato in giudizio il compratore chiedendo al giudice di dichiarare l’inadempimento dello stesso, il compratore a sua volta, in via riconvenzionale, aveva eccepito che l’immobile risultava privo del certificato di abitabilità, chiedendo dunque, la riduzione del prezzo rispetto a quello inizialmente stabilito. Il Tribunale quindi, ha dichiarato la restituzione dell’appartamento ai venditori ma non la restituzione del prezzo al compratore; anche la Corte d’Appello ha confermato la decisione presa in primo grado perché il compratore aveva richiesto esclusivamente la riduzione del prezzo in conseguenza della dichiarazione di nullità del contratto ma non la restituzione dello stesso. Dunque dinanzi i Supremi Giudici il compratore ha osservato che la domanda di riduzione del prezzo era comprensiva di quella di restituzione, ma la Suprema Corte non è stata dello stesso avviso. Infatti, nel rigettare il ricorso, ha ricordato che il giudice può disporre la restituzione degli immobili quale conseguenza della dichiarazione di nullità e non della domanda di risoluzione, in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto. Inoltre, dal momento che l’effetto restitutorio non è implicito nella domanda di annullamento né nella domanda di riduzione del prezzo, la domanda di restituzione dello stesso deve essere formulata in maniera espressa, mentre nel caso di specie era stata chiesta unicamente la riduzione del medesimo quale conseguenza dell’inesatto adempimento.