La seconda sezione civile della Cassazione con ordinanza 8767/21 ha sancito che, il cliente che acquista il veicolo a motore può richiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui il venditore non rilascia la targhetta identificativa contenente il numero di telaio, in quanto non costituisce un grave inadempimento. Nel caso in esame, il giudice di primo grado condannava il venditore a restituire delle somme a titolo di risarcimento danni per aver venduto una retropressa senza consegnare la targhetta di provenienza. La Corte di Appello, invece, sosteneva che, la mancata consegna della documentazione non rappresentava un grave motivo da far scattare la risoluzione del contratto, in quanto il veicolo non era un mezzo destinato alla circolazione ma solo alla lavorazione dei campi. La sentenza di Appello era sbagliata laddove il giudice ritiene che la mancata consegna della documentazione non era necessaria all’utilizzo del bene. Pertanto, la Corte di Cassazione chiarisce che nella vendita di veicoli a motore, la mancata consegna da parte del venditore della documentazione relativa al bene compravenduto costituisce un grave inadempimento che legittima l’ acquirente a chiedere la risoluzione del contratto e che, a norma dell’articolo 1453, comma terzo, Cc, non assume rilevanza la consegna tardiva, non potendo più il compratore adempiere a tale obbligazione dopo la proposizione nei suoi confronti della domanda di risoluzione. come macchina agricola, ai sensi dell’articolo 57 del codice della strada