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“VENGHINO, SIGNORI, VENGHINO”: AVVOCATO OFFRESI!

Sentenza 177/2023 Consiglio Nazionale Forense

Abbiamo, di recente, commentato una sentenza del C.N.F. che stigmatizzava l’operato di un legale, il quale tentava di dirottare su di sé un incarico difensivo, a scapito di un altro professionista.
La sentenza che oggi commentiamo, invece, è riferita non ad un’azione mirata contro un collega, ma alla profferta di “prestazioni professionali qualificate”, in un tragico momento di particolare attenzione mediatica. Il comportamento poco edificante era stato posto in essere da uno studio legale che, sfruttando il clamore di notizie in riferimento ad un incidente ferroviario (con numerosi morti e feriti), non aveva trovato di meglio da fare, se non magnificare, sui social, le capacità specifiche che venivano messe a disposizione di chi avesse volontà di risarcimento, per danni o lesioni subite nell’evento.

“Forniamo assistenza altamente qualificata”!

Un po’ come i fruttivendoli del mercato che, nel tentativo di accaparrarsi clientela, mostrano la bontà della merce sul banco.

Il C.N.F. con la pronuncia citata, ha stabilito il netto divieto ad offrire “prestazioni professionali personalizzate non richieste”, soprattutto a seguito di eventi tragici!
Ciò costituisce violazione all’art. 37 del Codice Deontologico Forense e lesione alla dignità ed al decoro della professione.

D’accordo che la pubblicità è l’anima del commercio: ma la signorilità è un bene che non si vende.