Sentenza 5627/2023 Cassazione Penale
(Approfondimento legale)
Il verbale di udienza documenta gli atti e gli accadimenti che avvengono nel corso dell’udienza nel processo penale e le modalità di redazione sono regolate dagli articoli 134-142 del c.p.p.
La sentenza che commentiamo ha stabilito che: “Il verbale d’udienza nel procedimento penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia è disciplinato dall’art. 2700 cod. civ. (cfr.Cass.7785/1996)”.
Di tenore completamente opposto la sentenza 40756/2021, che invece aveva statuito che: “Il verbale di udienza non ha valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del suo contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. pen.”
Parte della giurisprudenza propende, quindi, per l’ipotesi che tale verbale faccia piena prova fino a querela di falso, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, la cui efficacia è sancita dalla norma generale di cui all’art. 2700 cod. civ., e può essere compromessa solo all’esito dello speciale procedimento previsto dagli artt. 221 e ss. cod. proc. civ.
Altra interpretazione, invece, afferma che i verbali non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale.
In verità, nel tracciare tali linee interpretative, la Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 193 cod. proc. pen. esclude l’applicabilità, al processo penale, della disciplina che regola la valutazione delle prove nel processo civile.
In buona sostanza, l’attendibilità di un atto del processo, andrebbe decisa dallo stesso giudice procedente, «senza alcuna specifica procedura, sulla scorta di una seria offerta di prova della parte interessata» (cfr.Cass.1361/2018).
L’argomentazione giuridica, in conclusione, continua a procedere su un tragitto di sostanziale incertezza interpretativa, e soltanto il tempo e le pronunzie giudiziarie, potranno far pendere la Bilancia della Giustizia in un verso o nell’altro
Come sempre, la Giurisprudenza è destinata ad emettere l’ultima e definitiva sentenza.