Sentenza 32345/2024 Corte Cassazione
Stabilito che l’offerta di una somma di denaro, seppur di modesta entità, integra il delitto di istigazione alla corruzione, tenendo conto delle condizioni dell’offerente e delle circostanze in cui l’episodio si attua, se idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale.
Nel caso specifico, l’imputato aveva offerto la somma di 100,00 euro a due carabinieri che l’avevano fermato alla guida dell’autovettura senza cinture di sicurezza e con la revisione scaduta, al fine di eludere le conseguenze.
La difesa aveva tentato di convincere i giudicanti che la banconota sarebbe stata riposta all’interno del libretto di circolazione: ma con poca valenza.
La frase pronunciata dall’imputato “questo è un regalo.., non si può chiudere un occhio“, non si prestava in effetti ad alcuna ipotetica lettura alternativa.
Anche la idoneità dell’offerta della somma di denaro a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale è evidente, poiché si evince la serietà dell’offerta, in ragione delle condizioni dell’offerente, nonché per le circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca.
La valutazione sulla irrisorietà o meno della somma di denaro offerta, nei casi in cui si tratti di importi minimi, “non può essere condotta in astratto, ma deve essere rapportata alla rilevanza dell’atto contrario richiesto come contropartita al pubblico ufficiale, in ragione della sua congruità rispetto alla incidenza economica dell’omissione dell’atto dovuto oggetto dell’istigazione“.