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Videosorveglianza autorizzata per la tutela del patrimonio e non per il controllo ordinario dello svolgimento del lavoro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3255, ha accolto il ricorso di un commerciante cinese condannato dopo aver puntato le telecamere in negozio, sugli scaffali e sulla cassa. Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate. Installare un impianto di videosorveglianza, in assenza di accordi con i sindacati, è lecito solo quando ha come unico scopo il controllo del patrimonio aziendale e soprattutto quando non è in grado di verificare l’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.  Tuttavia il Collegio di Legittimità, mediante l’articolo 4, afferma che l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da un accordo con le organizzazioni sindacali.