Sentenza 46195 Cass.Penale
Sentenza 538/2023 TAR Marche
(Approfondimento tecnico-legale)
Con l’odierno approfondimento di pronuncie giuridiche, vogliamo accomunare due sentenze che parimenti si riferiscono alla regolamentazione dei filmati di videosorveglianza che, sempre più, stanno diventando fattore indispensabile nell’attuazione delle indagini, dove necessiti la presenza di prove certe ed inconfutabili.
La sentenza della Cassazione citata, prescrive che l’utilizzo degli stessi sia pacificamente riconosciuto, senza che vi sia necessità di una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria, purché siano stati effettuati in luoghi diversi da quelli di privati domicili (Cassazione 43609/2021): ciò a chiarimento delle più ampie normative, riferite alle riprese di comportamenti comunicativi o non (Cassazione 15206/2019).
Secondo una ormai consolidata giurisprudenza, le video registrazioni disposte dalla P.G. in corso di indagini preliminari ed al di fuori del concetto di domicilio, rappresentano “prove atipiche”, ai sensi dell’art.189 c.p.p.,utilizzabili senza preventiva autorizzazione della magistratura, purché effettuate in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico (cfr Cassazione 22972/2018): in occasione di detto procedimento, immagini captate da fotocamere poste nell’androne di una ASL, riprendevano anche l’orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato, finalizzato ad attestare una falsa presenza sul posto di lavoro.
In questi casi, la tutela della riservatezza perde efficacia rispetto alle esigenze dell’accertamento penale (Cassazione 28367/2017).
L’ulteriore pronunzia del TAR Marche, che pure commentiamo oggi, e’ riferita alla equiparabilità di dette riprese a tutti gli altri documenti amministrativi: per cui deve sempre esserne consentito l’accesso a chiunque ne abbia necessità, in riferimento ad esigenze giudiziarie.
Nel caso preso in esame, il ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale con cui l’amministrazione negava l’accesso ai suddetti filmati, che pure avevano ripreso la dinamica di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto.
Di fatto, in assenza di testimoni, la Polizia Stradale aveva ricostruito l’accaduto proprio sulla base di “file di videosorveglianza” della zona: la richiesta di accesso agli atti era stata rigettata, in base alla disciplina prevista dal Regolamento U.E. nonché dalle disposizioni imposte dall’Autorità Garante della Privacy.
In ragione di ciò, asseriva la Pubblica Amministrazione, la visione di detti filmati poteva avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.
Dopo variegate ed approfondite considerazioni, il TAR è giunto alla “salomonica” pronuncia, che ha concesso l’accesso richiesto “limitatamente” alle specifiche immagini che riguardavano il sinistro stradale, con “oscuramento” di qualunque altro tipo di ripresa, in cui comparivano soggetti estranei alla vicenda (cfr TAR Napoli 253/2023).