La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro un contribuente a cui veniva contestata l’omessa dichiarazione di un “reddito diverso”. Lo ha stabilito la quinta sezione civile della Cassazione che, con l’ordinanza 13038/21.
Per la Suprema corte il ricorso è infondato. Al riguardo, si legge nell’ordinanza che “l’articolo 67 del T.u.i.r. prevede che l’art. 69 (“premi, vincite e indennità”) dello stesso T.u.i.r., dispone: i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’art. 81 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
In relazione al ricorso principale, risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità”.