La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 35969/21 ha sancito l’esclusione della tenuità del fatto se, dopo l’aggressione, la vittima subisce uno stress psicologico e, non soltanto perché la persona offesa reagisce per evitare il reiterarsi del comportamento aggressivo nei suoi confronti. Nel caso in esame, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione per la non applicazione dell’attenuate ex art. 609 bis cp in quanto, il fatto che la donna si fosse difesa con un coltello, delinea la non totale perdita della libertà della vittima. In tal caso, l’attenuante non può essere concessa in virtù della reiterata condotta e dello stress cagionato alla vittima; pertanto, la reazione violenta della persona offesa aveva lo scopo di evitare la reiterazione della condotta brutale e, le conseguenze subite dal reo non rilevano ai fini dell’attenuante del fatto di minore gravità.