Sentenza 26/2022 Tribunale di Busto Arsizio
Ci corre l’obbligo, essenzialmente per rafforzare l’orientamento univoco dato dalla Cassazione in riferimento al reato di violenza sessuale, di osservare, in maniera critica, il convincimento di qualche giudicante, più propenso a stendere un velo di accondiscendenza su comportamenti, sopra le righe, da parte di soggetti sessualmente sollecitati. La sentenza che citiamo, scagiona il sindacalista che aveva posto in essere inequivocabili atti di libidine, nei confronti di una hostess che si era a lui rivolta per consigli professionali.
La donna aveva, per sua stessa ammissione, reagito a tale comportamento dopo circa 30 secondi di paralisi mentale. Per i giudici, tale l’asso di tempo era la controprova di una accondiscendenza che, quindi, non configurava gli estremi del reato. Donne: pronte ad avviare un cronometro, laddove subiate atti di violenza sessuale!