La terza sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 13752/22, pubblicata in data 2 maggio ha sancito che, scatta, automaticamente, il risarcimento del danno biologico per la vittima della violenza sessuale e, ai suoi familiari, in quanto, vi sono conseguenze ineliminabili che, restano, come piega indelebile, per tutta la vita. Nel caso in esame, il ricorso proposto dall’autore della violenza è stato bocciato in quanto, il minore diventato maggiorenne, ha costretto la ragazza a subire un rapporto completo; pertanto, si esclude che l’episodio possa considerarsi isolato giacché l’autore della violenza, risulta essere aggressivo e capace di incutere terrore. Pertanto, scatta anche per i genitori dell’autore, l’obbligo di risarcire il danno, per gli atti di violenza sessuale commessi dal figlio minore all’epoca dei fatti, rispondendo a titolo autonomo in favore della vittima e dei suoi familiari, non soltanto perché esercenti la responsabilità genitoriale ma, soprattutto per non aver dato una buona educazione al figlio e, averlo cresciuto con una personalità incline alla violenza e alla sopraffazione.