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VIOLENZA SESSUALE TRA CONIUGI: SE NON MI RESPINGI VUOL DIRE CHE ACCONSENTI?

Sentenza 45309/2023 Corte Cassazione

Sempre difficile addentrarsi nelle problematiche di un rapporto di convivenza, soprattutto quando compare in esso qualunque forma di violenza personale.
La sentenza che citiamo fa riferimento al tema della violenza sessuale, in costanza di convivenza.
Il mancato dissenso nei confronti dei rapporti fisici con il coniuge, non rappresenta scriminante per il contestato reato, quando si è provato che la parte soccombente abbia subito detti comportamenti per mancanza di capacità di reazione, a causa di ripetute, (anche se pregresse), minacce e maltrattamenti fisici o psicologici. Il principio fa seguito ad una costante giurisprudenza (vedi anche Sentenza Cassazione 17676/2019), in cui la Suprema Corte ha specificato che, nei rapporti di coppia di tipo coniugale, il fatto che la donna subisca (senza opporsi) i rapporti sessuali, con conseguente intrinseca violenza fisica, deve far ritenere l’autore della stessa non sollevato dalle sue precise responsabilità penali.
Tale condotta è, di fatto, perseguibile ai sensi dell’art.609 c.p.
Chi è a conoscenza che il partner viva in un clima di incertezze e di paure, deve anche ritenersi consapevole dell’implicito rifiuto dello stesso agli atti sessuali.
In conseguenza, anche abusare del carattere fragile di una compagna, che non si oppone solo per fuggire da ulteriori vessazioni, configura in pieno la fattispecie del reato, così come previsto dalla nostra normativa.