Ordinanza 34290/2022 Cassazione Civile – Sez. Sesta
Con qualche anno di ritardo questo acquirente si era reso conto che, ciò che gli era stato venduto al costo di opera d’arte, altro non era che un oggetto di scarso valore artistico.
Facendo leva sul concetto che, l’azione di rivalsa, potesse essere avviata con termine di prescrizione a partire dal momento della conoscenza del vizio, aveva chiesto il ristoro, alla società venditrice truffaldina.
La Cassazione, pur riconoscendo validi i termini così come evidenziati, ha stabilito però che l’azione si prescrive, comunque, trascorso un anno dalla consegna degli oggetti.
Acquirente fatti furbo, controlla subito ciò che acquisti. Siamo in pieno periodo di “pacchi natalizi”!