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VOGLIO LA SOSPENSIONE DELLA CONDANNA! I MIEI PRECEDENTI REATI SONO STATI DEPENALIZZATI

Sentenza 669/2024 Cassazione Penale

Questa pronunzia della Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito può utilizzare precedenti condanne dell’imputato, seppur riferite a reati successivamente “depenalizzati“, ai fini del diniego del beneficio della pena sospesa.

Di fatto, in tema di sospensione condizionale della pena, non esiste l’obbligo per il giudice di merito, di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. per una corretta valutazione sulla concessione del beneficio, potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr.Cass.30562/2014, 19298/2015, 6641/2009), e risultando esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio, fondata sul riferimento ai precedenti penali dell’imputato.

In buona sostanza, la Cassazione ha precisato che, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno del beneficio, la depenalizzazione dei reati alla base delle precedenti condanne, non può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento positivo che possa eliminare il rischio di reiterazione. (cfr.Cass.34682/2005), per cui legittimo il diniego del beneficio da parte del giudice di merito, sulla base della valutazione di precedenti condanne dell’imputato per emissione di assegni a vuoto.

Anche dopo l’introduzione dell’art. 115-bis c.p.p.., teso a rafforzare la presunzione di innocenza in favore dell’indagato e dell’imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, co. 1, c.p., sulla capacità a delinquere dell’imputato stesso, desunta dai precedenti giudiziari, anche se i medesimi non si sono tradotti in una condanna definitiva: sufficienti, però, per valutare la condotta del reo.