Sentenza 655/2024 Corte Cassazione
(Approfondimento giuridico)
Su questo tipo di richiesta si è dovuta pronunziare la Suprema Corte, a seguito dell’istanza avanzata da un detenuto: ma il responso emesso ha chiarito che, l’attenuante prevista dall’art.62 comma 6 cod. pen. può avvenire “solo” all’esito del positivo completamento del programma di recupero.
Di fatto, l’attenuante medesima può essere riconosciuta, oltre che in caso di integrale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche per “l’avere partecipato, esso reo, a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito positivo”.
La necessaria conclusione del programma si evince ermeneuticamente dalla chiarezza del testo ed, in tal senso, si è espressa anche la relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022, nella quale si legge che: (La disposizione che dà seguito all’articolo 1, comma 18, lett. e), della legge delega, può essere attuata “all’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa“.
Pertanto, il giudice, avendo svolto l’imputato tale programma e ricevuta la relazione finale, contenente l’indicazione dell’esito, verifica innanzitutto la sussistenza dei requisiti, unitamente agli atti e documenti acquisiti nel procedimento e, tale valutazione, rileva ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante, di cui all’articolo citato.
In buona sostanza, l’applicazione della circostanza attenuante comune, non permette al giudice una valutazione discrezionale e, considerato che l’esito riparativo potrebbe consistere anche nell’assunzione, da parte dell’imputato, di impegni comportamentali, nella norma viene previsto che il beneficio si applichi solo a seguito della valutazione del giudice, circa il rispetto di detti impegni.
Dunque l’imputato sarà meritevole di una diminuzione di pena solo qualora rispetti gli oneri assunti ed all’esito del programma di recupero.