
Ordinanza 2400/2026 Corte Cassazione
La pubblicità delle decisioni giudiziarie rappresenta uno dei pilastri del sistema processuale.
Le sentenze, infatti, sono normalmente pubblicate con l’indicazione delle parti coinvolte, proprio per garantire trasparenza, controllo pubblico sull’attività dei giudici e piena conoscibilità dell’operato della giurisdizione.
In questo contesto si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione, che ha chiarito quando è possibile chiedere l’oscuramento dei dati personali contenuti nei provvedimenti giudiziari e, soprattutto, perché tale misura rappresenta un’eccezione e non la regola.
Il riferimento normativo è l’art. 52 del Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), che consente alla parte interessata di chiedere l’annotazione sull’originale della sentenza affinché, in caso di riproduzione del provvedimento, vengano omesse le generalità o altri dati identificativi.
Tuttavia, la Corte ha ribadito che tale possibilità non è automatica. L’anonimizzazione costituisce una deroga alla regola generale della pubblicità delle decisioni giudiziarie, principio che trova fondamento anche negli artt. 6 della CEDU e 111 della Costituzione, i quali garantiscono il giusto processo e la trasparenza dell’attività giurisdizionale.
Secondo la Cassazione, l’istanza di oscuramento può essere accolta solo quando ricorrono “motivi legittimi”, che devono essere interpretati come motivi concreti e specificamente allegati dalla parte.
Non basta, quindi, invocare genericamente la tutela della privacy.
Occorre dimostrare che la diffusione dei dati personali possa incidere negativamente su aspetti rilevanti della vita privata, familiare, sociale o lavorativa dell’interessato.
In particolare, l’oscuramento può risultare giustificato quando la vicenda giudiziaria riguarda materie intrinsecamente sensibili o caratterizzate da particolare delicatezza: si pensi, ad esempio, a procedimenti che coinvolgono minori, situazioni sanitarie, vicende familiari particolarmente intime o casi nei quali la divulgazione delle generalità potrebbe arrecare un pregiudizio significativo alla dignità o alla reputazione della persona.
Nel caso esaminato, invece, la Corte ha respinto la richiesta di anonimizzazione.
La controversia riguardava una vicenda di natura patrimoniale legata a un’opposizione a precetto nell’ambito di rapporti condominiali, materia che non presentava profili di particolare sensibilità. In assenza di specifiche ragioni che giustificassero la tutela rafforzata della riservatezza, la Corte ha quindi ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla pubblicità della decisione.
Il principio ribadito dalla Cassazione è chiaro: l’oscuramento dei dati personali nelle sentenze non rappresenta una tutela automatica della privacy, ma una misura eccezionale che deve essere motivata e valutata caso per caso.
Solo quando la diffusione delle generalità comporta un concreto rischio di pregiudizio per l’interessato può essere giustificata una deroga alla regola della piena trasparenza delle decisioni giudiziarie.
