Sentenza 33249/2024 Corte Cassazione
Sancito dalla Suprema Corte che, il delitto di “commercio clandestino di sostanze anabolizzanti“, ex art. 586-bis, cod. pen., si configura con la pura immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati, e non presuppone l’individuazione di acquirenti specifici.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, integra il delitto qualsiasi attività, purché svolta in forma continuativa, di predisposizione e tenuta di canali di commercio alternativi a quelli costituiti dalle farmacie e dispensari autorizzati.(cfr.Cass.26289/2019, 19198/2017, 17322/2003).
Non contrastato è anche l’indirizzo ermeneutico secondo cui “il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all’art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, e oggi di cui all’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., si configura con la mera immissione della merce sul mercato”.
La vendita dei medicinali in questione costituisce solo un “posterius” rispetto alla fattispecie incriminatrice.
Quest’ultima sentenza è riferita al sequestro di una notevole quantità di sostanze proibite all’interno dell’autovettura dell’imputato e nella sua abitazione
Tali circostanze lasciavano configurare la prospettiva di una offerta al pubblico, destinata a durare nel tempo, e che i prodotti fossero a disposizione di acquirenti, ancorché non avessero ancora formato oggetto di un negozio di compravendita.